La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo contenente i criteri per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, concludendo così il dibattito avviato da oltre un anno.  “L’intesa raggiunta delinea con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di bonifica in sede regionale, confermando la polivalenza funzionale dell’azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale”: questo il commento di Massimo Gargano, Presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.); prosegue: “I principi fondamentali, approvati nel documento, costituiscono una rilevante riconferma del ruolo dei Consorzi di bonifica e della validità dell’istituto consortile, fondata sull’autogoverno dei soggetti beneficiari delle azioni svolte. Nel momento in cui è tuttora aperto il dibattito sull’individuazione degli enti, che svolgono un ruolo ritenuto utile allo sviluppo economico e sociale del Paese, il positivo orientamento, assunto di intesa tra lo Stato e le Regioni, costituisce un rilevante riconoscimento.” “Sono stati indubbiamente necessari un impegno continuo – sottolinea Anna Maria Martuccelli, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni – ed una costante opera di informazione indirizzata a diffondere la conoscenza dell’azione svolta dai Consorzi in settori fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, nonché a far considerare gli elementi caratterizzanti l’istituto consortile e costituenti concreta applicazione del principio di sussidiarietà. Il dibattito, in sede tecnica fra lo Stato e le Regioni, è stato molto articolato e non poche sono state le difficoltà per il conseguimento di una linea comune. Si auspica quindi che il risultato conseguito possa consentire una serena evoluzione, in sede nazionale e regionale, della disciplina della bonifica e dei Consorzi.” “Il documento approvato – concludono i vertici dell’ANBI – è una tappa fondamentale nella gestione di un bene inimitabile, come il territorio italiano, il cui futuro, riaffermando il principio dell’autogoverno, è messo in capo alle sue genti; la salvaguardia idrogeologica, la gestione delle acque, l’equilibrio ambientale sono elementi indispensabili per qualsiasi ipotesi di sviluppo economico e sociale.” 

I principi fondamentali convenuti nel documento sono i seguenti: 

       la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento a confini idrografici ed idraulici, tenendo conto dell’esigenza di garantire dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati; 

          su ogni comprensorio, le Regioni costituiscono un solo Consorzio di bonifica; possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio; 

           il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale viene individuato quale strumento, che definisce le linee fondamentali dell’azione dei Consorzi sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il Piano viene proposto dal Consorzio di bonifica, competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida; 

           i Consorzi di bonifica vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, amministrati dai consorziati; 

           viene confermato il principio, secondo il quale i componenti il Consiglio del Consorzio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto, che garantisce la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuenza; 

         i compiti e le funzioni dei Consorzi di bonifica vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

          è previsto altresì che ai Consorzi possano essere affidati, dalle leggi regionali, ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate e finalizzate alla difesa del suolo; 

           ai Consorzi di bonifica possono inoltre essere assegnate, dalle Regioni, ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque; 

         il numero dei membri dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l’espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi; 

          viene confermato il potere impositivo dei Consorzi, riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati, i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio, sorveglianza e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili, che traggono beneficio secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori; 

       per quanto riguarda i criteri relativi all’individuazione del beneficio, l’intesa contempla espressamente che è distinto in: 

 

          beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto, dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi per il mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere 

          beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili, situati nel comprensorio, dal complesso di interventi volti al mantenimento dell’efficienza, nonchè della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzati a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, conservando comunque la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale 

          beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione, distribuzione di acque irrigue. E’ previsto altresì che le Regioni possano definire ulteriori tipologie di benefici;

 

     si prevede espressamente che resti ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi e prevista dall’art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità; 

    è espressamente contemplata la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi di bonifica ed enti locali per la gestione di attività in comune  e per la tutela dell’ambiente. E’ anche contemplata la possibilità per i Consorzi di bonifica di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli; 

      è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno.. 

I principi sinteticamente esposti sono quindi le regole fondamentali convenute tra lo Stato e le Regioni per la disciplina dei Consorzi di bonifica e, perciò, rappresenteranno il quadro di riferimento costante per lo Stato e le Regioni.