Statuto

Approvato dall’Assemblea Unione Bonifiche Emilia Romagna Delibera del 18 giugno 2015
Approvato dal Consiglio ANBI nella seduta del 23 giugno 2015

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Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
ANBI – Emilia Romagna, struttura Regionale dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, ha sede in Bologna, Via Ernesto Masi 8 ed è retta dal presente Statuto.

Art. 2
SCOPI SOCIALI
ANBI – Emilia Romagna, in coerenza con le linee di indirizzo dell’Associazione Nazionale, provvede in particolare a:

  1. rappresentare i Consorzi associati, per tutti i rapporti di interesse comune, presso gli Organi della Regione Emilia-Romagna e presso gli uffici statali territorialmente competenti nonché presso gli Enti locali territoriali;
  2. collaborare con le competenti Autorità per la formazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale, di assetto, tutela e di utilizzazione del territorio regionale;
  3. individuare linee di indirizzo politico e programmatico per le attività di bonifica nella Regione, e curarne l’attuazione coerente;
  4. coordinare l’attività degli Associati onde assicurare la massima funzionalità ed omogeneità d’azione, e comunque ove ne sia fatta esplicita richiesta da parte degli Associati medesimi;
  5. provvedere all’esame e allo studio di problemi generali di ordine tecnico, economico e sociale concernenti le bonifiche, le irrigazioni e i miglioramenti fondiari, sollecitando gli opportuni provvedimenti regionali;
  6. promuovere le iniziative atte ad individuare e attivare finanziamenti pubblici e privati, funzionali sia alle esigenze dei singoli Consorzi associati, sia alle attività di coordinamento dei medesimi;
  7. promuovere attività amministrative e tecniche, utili alla trasparenza e all’omogeneizzazione degli atti, delle procedure e degli adempimenti dei Consorzi, ivi compresi i loro Statuti;
  8. individuare e definire progetti, che possono interessare uno o più Consorzi, anche sotto l’aspetto operativo – gestionale;
  9. favorire e promuovere in sede regionale lo sviluppo di iniziative per la bonifica, l’irrigazione, i miglioramenti fondiari nonché nel campo delle azioni per la difesa del suolo e delle acque, la tutela dell’ambiente e l’assetto del territorio;
  10. assistere i Soci nel disimpegno delle loro attività e, nel rispetto della loro autonomia istituzionale, promuovere quanto possa tornare utile ai loro fini statutari;
  11. assumere ogni altra funzione che la legislazione vigente le consenta di adempiere e che sia compatibile con le finalità degli Enti associati e con lo Statuto dell’Associazione Nazionale.

Art. 3
SOCI
Sono Soci di ANBI – Emilia Romagna tutti i Soci dell’Associazione Nazionale aventi sede nella regione Emilia-Romagna.
Su delibera del Comitato Direttivo possono essere ammessi a partecipare, in forma consultiva, alle attività di ANBI – Emilia Romagna, i rappresentanti di Istituzioni, Enti od Associazioni, dotati o meno di personalità giuridica, e singole persone che, sotto l’aspetto culturale od operativo, abbiano dato un rilevante contributo allo sviluppo della bonifica o dell’Istituto consortile.

Art. 4
AMMISSIONE – VINCOLO SOCIALE
Sulle domande di ammissione a Soci dell’Associazione Nazionale  dei Consorzi ed enti operanti in Emilia-Romagna esprime parere preventivo il Comitato Direttivo di ANBI – Emilia Romagna.

Art. 5
ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
Il Socio cessa di far parte di ANBI – Emilia Romagna in tutti quei casi in cui cessa di far parte dell’Associazione Nazionale.

Art. 6
ORGANI DI ANBI – EMILIA ROMAGNA
Sono organi di ANBI – Emilia Romagna:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Comitato Direttivo, che resta in carica per un quinquennio;
  3. il Presidente, eletto dall’Assemblea per un quinquennio;
  4. i due Vicepresidenti, eletti dall’Assemblea per un quinquennio;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall’Assemblea per un quinquennio.

Art. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea di ANBI – Emilia Romagna è composta da tutti i Soci dell’Associazione Nazionale aventi sede in Emilia Romagna.
Le persone giuridiche vi partecipano a mezzo del legale rappresentante ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto dell’Ente di appartenenza.
Il Socio può farsi sostituire in Assemblea anche da altro Socio, mediante delega scritta.
Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
I morosi nell’adempimento degli obblighi contributivi non hanno diritto di partecipare alle Assemblee e saranno ineleggibili a qualsiasi carica.
La successiva regolarizzazione della posizione contributiva ripristina, con effetto immediato, il diritto del Socio a partecipare alle Assemblee ed ad essere eletto a cariche sociali.

Art. 8
FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
Compete all’Assemblea:

  1. eleggere nel suo seno, tra i Soci, il Presidente e i due Vicepresidenti;
  2. eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art.15;
  3. deliberare sugli indirizzi e i programmi per realizzare i fini istituzionali;
  4. approvare la relazione annuale;
  5. approvare il bilancio di previsione e le sue variazioni nonché il conto consuntivo di ANBI – Emilia Romagna;
  6. approvare il regolamento relativo al funzionamento dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 19;
  7. deliberare sull’acquisto o l’alienazione di beni immobili;
  8. deliberare annualmente sull’ammontare dei contributi associativi dovuti ad ANBI – Emilia Romagna e sugli interessi di mora di cui all’art. 16;
  9. deliberare le eventuali indennità ed i compensi per i preposti agli altri Organi di cui al precedente art. 6;
  10. deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
  11. deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo o dal Presidente.

Art. 9
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente che la presiede.
Essa si riunisce in via ordinaria due volte all’anno nonché ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, ovvero, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Soci.
L’avviso di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o telegramma almeno sette giorni prima della data della riunione, ridotti a quattro in caso di urgenza, e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della medesima  e degli argomenti da trattare.

Art. 10
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in 1^ convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci, e in 2^ convocazione, trascorsa un’ora da quella fissata nella lettera di convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti intendendosi esclusi, dal novero dei votanti, gli eventuali astenuti. Per l’approvazione di deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto nonché per l’elezione degli Organi, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti computata sull’intero complesso dei Soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea.
Le forme di votazione sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Presidente. Le elezioni e le deliberazioni concernenti persone hanno luogo a scrutinio segreto. In caso di parità di voti per l’elezione degli Organi di ANBI – Emilia Romagna, la votazione viene ripetuta. Qualora anche in seconda votazione si verifichi parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 11
COMITATO DIRETTIVO
COMPOSIZIONE
Il Comitato Direttivo di ANBI – Emilia Romagna è composto dai Presidenti dei Consorzi di bonifica di I e II grado associati.
Alla elezione del Presidente di ANBI – Emilia Romagna e dei due  Vicepresidenti, l’Assemblea provvede, secondo quanto disposto dal precedente art. 10, mediante votazione separata.
Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato Direttivo restano in carica per cinque anni e decadono qualora perdano la qualità di componenti dell’Assemblea o nel caso previsto dal successivo art. 12 ultimo comma. I componenti elettivi sono rieleggibili.
I componenti subentranti di diritto nonché i subentranti eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Art. 12
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o almeno un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta, mediante avviso di convocazione spedito per lettera o posta elettronica certificata (PEC) o telegramma almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con telegramma o PEC inviato tre giorni prima della riunione. Alla riunione del Comitato Direttivo si può essere presenti anche in video conferenza.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri del Comitato  oltre al Presidente o ad un Vicepresidente.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi esclusi dal novero dei votanti gli eventuali astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri del Comitato che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 13
FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo attua le direttive ed i programmi deliberati dall’Assemblea per realizzare i fini istituzionali di ANBI – Emilia Romagna.
Compete in particolare al Comitato:

  1. deliberare sulla convocazione dell’Assemblea;
  2. deliberare sulla relazione annuale;
  3. predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ANBI – Emilia Romagna da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché proporre l’importo della contribuenza associativa annuale;
  4. introdurre, in caso d’urgenza, variazioni al bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
  5. esprimere il parere di cui al precedente art. 4;
  6. deliberare sul funzionamento e l’organizzazione dell’ufficio di ANBI Emilia-Romagna, sulla disciplina dei rapporti di lavoro e l’assunzione del personale dipendente, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
  7. predisporre il regolamento relativo al funzionamento dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 19, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. deliberare sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente;
  9. provvedere ad integrare i propri componenti ai sensi del precedente art. 11;
  10. deliberare sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, sulla locazione di immobili e proporre all’Assemblea l’acquisto o l’alienazione di beni immobili;
  11. provvedere alla nomina dei rappresentanti di ANBI – Emilia Romagna in seno a Commissioni, Comitati ed Enti vari;
  12. provvedere, salvo i compiti espressamente attribuiti ad altri Organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali di ANBI – Emilia Romagna.

È in facoltà del Comitato di demandare alla deliberazione dell’Assemblea materie di propria competenza.

Art.14
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
Il Presidente, che è titolare della rappresentanza legale dell’ANBI Emilia Romagna, dirige l’ufficio di cui all’art. 18, firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli altri atti esecutivi. Può delegare la firma, per materie determinate, disgiuntamente ai Vicepresidenti o ad altri componenti il Comitato.
Il Presidente, in caso di urgenza, delibera su materie di cui ai punti 1 – 6 – 11 – 12 del precedente art. 13. Tali deliberazioni debbono essere sottoposte a ratifica del Comitato nella sua prima riunione.
Il Presidente è altresì autorizzato a richiedere il pagamento della rata di acconto di cui al successivo art.16.
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di Enti associati, o di Enti od Organizzazioni interessate alla bonifica ed all’attività dei Consorzi, in relazione alla particolare natura di taluni argomenti posti all’esame del Comitato.
I Vicepresidenti, salvo quanto a loro espressamente delegato, coadiuvano il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono disgiuntamente in caso di assenza od impedimento, assumendone i relativi poteri.
Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l’Assemblea provvede alla loro sostituzione.
In caso di cessazione della carica del Presidente, nelle more della sostituzione da parte dell’Assemblea, assume i relativi poteri il Vicepresidente anziano.

Art. 15
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea anche tra non Soci, è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.
I supplenti sostituiscono gli effettivi, che decadono dalla carica, fino a quando non siano sostituiti.
Il Collegio dei Revisori:

  1. vigila sulla gestione amministrativa di ANBI – Emilia Romagna;
  2. esamina il conto consuntivo riferendone all’Assemblea;
  3. assiste alle riunioni di Assemblea.

I componenti il Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Comitato Direttivo di ANBI – Emilia Romagna.

Art. 16
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate di ANBI – Emilia Romagna  sono costituite dai contributi degli Associati, nonché da altre somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo connesso alle funzioni istituzionali.
I contributi associativi dovuti ad ANBI – Emilia Romagna, addizionali a quelli dell’Associazione Nazionale, sono determinati in connessione al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea per ciascun esercizio e sono riscossi in due rate, di cui la prima, pari al 50% dell’ammontare complessivamente dovuto, entro il 31 gennaio e il saldo, pari al restante 50%, entro il 30 giugno. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora deliberati dall’Assemblea.
In caso di ritardo nell’approvazione del bilancio preventivo rispetto al termine stabilito nel successivo art. 17 e comunque entro il 31 marzo, ciascun Associato, su richiesta del Presidente di ANBI – Emilia Romagna, è tenuto al pagamento di una rata di acconto di importo pari al 50% dell’ammontare del contributo associativo dell’anno precedente.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione, nonché i fondi e le riserve che siano stati eventualmente costituiti.
In caso di scioglimento di ANBI – Emilia Romagna per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto all’Associazione Nazionale, di cui  fa parte.

Art. 17
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario di ANBI – Emilia Romagna decorre dal 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo viene normalmente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 novembre ed il conto consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 18
UFFICIO E PERSONALE
All’adempimento delle finalità di cui all’art. 2, ANBI – Emilia Romagna vi provvede tramite un apposito ufficio, posto alle dirette dipendenze del Presidente.
Il trattamento economico di servizio e di quiescenza, nonché la disciplina concernente la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti e degli altri collaboratori di ANBI – Emilia Romagna, sono fissati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 19
GRUPPI DI LAVORO
Per la formulazione di idonee proposte e l’approfondimento di specifici argomenti, possono essere costituiti Gruppi di Lavoro, composti da dirigenti degli Enti associati, che operano sotto la guida  del Presidente o da un suo delegato.
Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è stabilito con apposito regolamento.

Art. 20
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto, adottato dall’Assemblea di ANBI – Emilia Romagna, entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte dell’Associazione Nazionale.